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Obbligo di corrispettivi telematici per distributori automatici e vending: chi, cosa, quando

Guida chiara all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per distributori automatici e vending machine: chi è obbligato, cosa fare e la normativa di riferimento.

Se gestisci distributori automatici o vending machine, i dati degli incassi generati dai tuoi apparecchi devono essere memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Non è più sufficiente registrare i corrispettivi con metodi tradizionali: la normativa richiede un flusso digitale specifico, diverso a seconda delle caratteristiche tecniche della macchina.

In questa guida spieghiamo in modo semplice chi è obbligato, cosa significano esattamente memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come si distinguono i distributori con e senza porta di comunicazione e perché, in molti casi, non serve alcun registratore telematico fisico. L'obiettivo è darti un quadro corretto e verificabile, senza tecnicismi da fiscalista.

La base normativa: art. 2 del D.Lgs. 127/2015

L'obbligo nasce dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Questa norma ha introdotto, per i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Si tratta di una disciplina dedicata al mondo del vending, distinta dal percorso pensato per gli esercizi commerciali tradizionali. Per questo motivo le regole operative sono state definite con appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che hanno fissato specifiche tecniche e modalità di invio differenziate in base al tipo di apparecchio.

Chi è obbligato: il gestore soggetto passivo IVA

L'obbligo ricade sul soggetto passivo IVA che gestisce il distributore automatico, cioè su chi esercita l'attività di vendita tramite la macchina. Parliamo, ad esempio, dei gestori di distributori di bevande e snack, ma la logica si applica più in generale agli apparecchi che erogano beni o servizi in modalità automatica.

Anche il settore delle lavanderie self service può rientrare in questa impostazione quando l'attività è svolta tramite apparecchiature automatiche riconducibili alla nozione di distributore automatico. In tutti questi casi è il gestore a dover garantire che i dati degli incassi vengano correttamente memorizzati e trasmessi, indipendentemente dal numero di macchine installate.

Cosa significano memorizzazione elettronica e trasmissione telematica

I due termini indicano due momenti distinti dello stesso adempimento. La memorizzazione elettronica è la registrazione digitale, a livello locale, dei dati relativi agli incassi generati dall'apparecchio. La trasmissione telematica è il successivo invio di questi dati ai sistemi dell'Agenzia delle Entrate attraverso un canale sicuro.

Nella pratica, i dati vengono raccolti e poi trasmessi secondo tracciati e regole tecniche definiti dall'Agenzia. Non devi quindi comunicare ogni singola erogazione in tempo reale, ma i dati dei corrispettivi secondo le modalità e la periodicità stabilite dalla normativa di riferimento.

Distributori con porta di comunicazione e senza porta

La distinzione tecnica più importante riguarda la presenza o meno di una porta di comunicazione. Un distributore è considerato dotato di sistema master quando ha un'unità elettronica con capacità di elaborazione e memoria, in grado di raccogliere i dati dalle periferiche di pagamento e memorizzarli. La porta di comunicazione è invece l'interfaccia che permette di trasferire digitalmente questi dati verso un dispositivo capace di inviarli all'Agenzia.

Per gli apparecchi dotati di sistema master e porta di comunicazione, le regole tecniche sono state definite con un primo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016. Per i distributori privi di una porta di comunicazione attiva o attivabile è intervenuto un successivo provvedimento del 30 marzo 2017, che ha stabilito informazioni, regole tecniche e strumenti per la trasmissione dei dati anche in questi casi. Questa seconda modalità si appoggia in particolare al censimento dei dispositivi.

Il censimento consiste nel comunicare all'Agenzia, tramite il portale Fatture e Corrispettivi, i dati identificativi di ogni macchina: la data di attivazione, la matricola dell'apparecchio e l'informazione sull'assenza della porta di comunicazione, oltre agli altri dati previsti dalle specifiche tecniche. Al termine viene generato un QR Code da applicare sul distributore, che rimanda a una pagina dell'Agenzia dove è possibile verificare i dati identificativi della macchina e del gestore.

Cosa non serve: niente registratore telematico fisico

Un punto che genera spesso confusione è il rapporto con il registratore telematico (RT). Per la vendita tramite distributori automatici non è richiesto l'uso del registratore telematico fisico previsto per i negozi e gli esercizi al dettaglio: l'adempimento del vending segue un percorso proprio, basato sulla memorizzazione e trasmissione dei dati secondo le specifiche dedicate.

Questo significa che, in molte situazioni, il gestore non deve acquistare un dispositivo hardware certificato per singola macchina, ma deve organizzare correttamente il flusso di censimento e trasmissione dei dati. È proprio in questo ambito che una soluzione come SpeedyCorrispettivi, app per Android e iOS, aiuta i gestori di distributori automatici e lavanderie self service a gestire la trasmissione telematica dei corrispettivi verso l'Agenzia delle Entrate in modo guidato.

Come muoversi in pratica

Il primo passo è capire in quale categoria rientrano i tuoi apparecchi: dotati di sistema master e porta di comunicazione oppure privi di porta. Da questa distinzione dipende la modalità operativa da seguire e, per le macchine senza porta, la necessità di procedere al censimento sul portale Fatture e Corrispettivi con generazione del relativo QR Code.

Trattandosi di una materia tecnica e soggetta ad aggiornamenti, è sempre consigliabile verificare le informazioni sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed eventualmente confrontarsi con il proprio consulente. Le date di eventuali scadenze e gli importi delle sanzioni vanno controllati sulle fonti ufficiali, perché possono variare nel tempo: meglio partire da un quadro corretto e poi affinare i dettagli con la documentazione ufficiale.

Domande frequenti

Domande frequenti

Devo comprare un registratore telematico per ogni distributore automatico?

No. Per i distributori automatici la normativa non richiede il registratore telematico fisico previsto per gli esercizi al dettaglio. L'adempimento si basa sulla memorizzazione elettronica e sulla trasmissione telematica dei dati secondo le specifiche dedicate al vending, che per le macchine senza porta di comunicazione passano dal censimento sul portale dell'Agenzia.

Qual è la differenza tra distributore con porta di comunicazione e senza porta?

Un distributore con porta di comunicazione dispone di un'interfaccia che consente di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo che li invia all'Agenzia, seguendo le regole del provvedimento del 30 giugno 2016. Un distributore senza porta di comunicazione attiva o attivabile segue invece la modalità introdotta dal provvedimento del 30 marzo 2017, basata sul censimento della macchina e sulla generazione di un QR Code.

Chi è responsabile della trasmissione dei corrispettivi?

La responsabilità è del soggetto passivo IVA che gestisce il distributore automatico, cioè il gestore dell'attività di vendita tramite la macchina. È lui a dover garantire che i dati degli incassi siano memorizzati e trasmessi correttamente all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste.

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